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La Scheda dati di sicurezza delle sostanze e delle miscele
La Scheda Dati di Sicurezza
La Scheda Dati di Sicurezza (SDS) è un documento tecnico-informativo che identifica una sostanza o miscela chimica pericolosa e, in base alle caratteristiche chimico-fisiche, indica gli eventuali rischi di manipolazione, uso, stoccaggio, trasporto e smaltimento e, se la normativa lo prevede per quella sostanza, la sua classificazione e per il trasporto.

Cos’è la Scheda Dati di Sicurezza
La scheda di dati di sicurezza SDS (Safety Data Sheet) è il documento tecnico-informativo che deve essere prodotto quando una sostanza o miscela di sostanze chimiche viene preparata e lascia il laboratorio. Questo documento deve seguire la sostanza in tutto il processo produttivo e distributivo, fin tanto che permangono le caratteristiche fisico-chimiche della stessa. La Scheda Dati di Sicurezza del prodotto derivato deve essere relativa alle sostanze chimiche pericolose che lo compongono e non al prodotto stesso.
Chi regola la SDS e dove è richiesta
La scheda di dati di sicurezza SDS è obbligatoria in tutto il territorio europeo. Questo significa che una sostanza o una miscela di sostanza che può rappresentare un qualsiasi pericolo per le persone e per l’ambiente per essere movimentata in ogni luogo dell’Unione Europea deve essere corredata della sua scheda dati di sicurezza.
Il documento deve essere conforme al regolamento del paese di produzione: in Italia si tratta della Direttiva 67/548/CEE (recepimento nazionale d.lgs 52/97 e successive modificazioni ed integrazioni ) e la Direttiva 1999/45/CE (recepimento nazionale d.lgs 65/2003 e successive modificazioni ed integrazioni).
Il regolamento nazionale recepisce a sua volta le indicazioni valide a tutto il territorio europeo del Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo del Consiglio del 18 dicembre 2006, denominato REACH (Registration, Evalutation, Authorisation of Chemicals) ovvero la normativa integrata europea per la registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche.
Inoltre, il 20 gennaio del 2009 è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP – Classification, Labelling and Packaging) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele a integrazione del regolamento REACH.
Il regolamento REACH ha introdotto l’istituzione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) con sede a Helsinki. Compito dell’Agenzia è il coordinamento tecnico-scientifico delle attività previste dal regolamento. ECHA, inoltre, ha realizzato e gestisce la banca dati che raccoglie tutte le informazioni di tutte le sostanze e miscele chimiche prodotte dall’industria.
Cosa contiene la Scheda Dati di Sicurezza
La struttura e il contenuto della scheda di dati di sicurezza SDS sono definiti nell’allegato II del regolamento REACH. Il produttore deve attenersi a queste indicazioni nella stesura della Safety Data Sheet. Lo scopo è quello di rendere la SDS uniforme in tutto il territorio europeo per facilitare lo scambio di prodotti chimici in sicurezza.
Prendendo in considerazione il comportamento della sostanza o miscela, le condizioni ambientali che possono modificarne lo stato e gli effetti che può avere sugli esseri viventi e sull’ambiente, la Scheda Dati di Sicurezza (SDS) indica l’uso corretto e la corretta modalità di conservazione, manipolazione, trasporto e smaltimento in modo da preservare la salute dell’uomo e dell’ambiente.
Inoltre, le Safety Data Sheet forniscono le informazioni di intervento in caso di incidente, inalazione o assunzione accidentale della sostanza/miscela.
I dati contenuti in questo documento sono raggruppati in 16 punti che forniscono tutte le informazioni necessarie per un uso sicuro della sostanza stessa.


I 16 punti della scheda dati di sicurezza
- Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa,
- Identificazione dei pericoli,
- Composizione/informazioni sugli ingredienti,
- Misure di primo soccorso,
- Misure antincendio,
- Misure in caso di rilascio accidentale,
- Manipolazione e immagazzinamento,
- Controllo dell’esposizione,
- Proprietà fisiche e chimiche,
- Stabilità e reattività,
- Informazioni tossicologiche,
- Informazioni ecologiche,
- Considerazioni sullo smaltimento,
- Informazioni sul trasporto,
- Informazioni sulla regolamentazione,
- Altre informazioni.
Attenzione: le Schede Dati di Sicurezza devono fare riferimento alle sostanze/ miscele chimiche che costituiscono i prodotti, non ai prodotti stessi.
Quando è obbligatoria la Scheda Dati di Sicurezza
La SDS è obbligatoria per tutte le sostanze che presentano una o entrambe le seguenti caratteristiche:
- sostanze o miscele di sostanze considerate pericolose in varia misura;
- sostanze o miscele di sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT);
- sostanze o miscele di sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB);
- sostanze candidate all’ECHA in attesa di autorizzazione in base al REACH.
Sottolineiamo che vi sono articoli o sostanze – come cosmetici, biacidi, detersivi – che fanno riferimento ad altre normative e per i quali non è richiesta la SDS, ma una scheda informativa (SIS) strutturata in modo differente.
Chi compila la Scheda Dati di Sicurezza
La Safety Data Sheet è obbligatoria per le sostanze indicate dall’ECHA come pericolose o possibilmente pericolose. Il produttore della sostanza è obbligato a redigere accuratamente la SDS nel momento in cui tale sostanza o miscela viene realizzata in laboratorio. Esso è responsabile della conformità, della veridicità e della coerenza della SDS.
La documentazione deve seguire la sostanza ed essere fornita a tutti i destinatari della filiera di distribuzione e utilizzo industriale della sostanza stessa. Infatti, la Scheda Dati di Sicurezza deve accompagnare anche il prodotti finito che contiene la sostanza o miscela di sostanza di cui è composto.
Coloro che maneggiano e movimentano la sostanza sono tenuti a richiedere la SDS aggiornata e a rifiutarsi di maneggiarla in casi di assenza o incompletezza del documento.
Conclusioni
La Safety Data Sheet è un documento importantissimo per la sicurezza delle persone e dell’ambiente, specialmente negli ambienti di lavoro e durante la movimentazione delle sostanze, per questo è obbligatorio.
Inoltre, nella Scheda Dati di Sicurezza l’imballatore trova espressa la classificazione ONU della sostanza o del prodotto a base della sostanza o della miscela di sostanza. Questa indicazione è fondamentale per l’imballatore di merci pericolose, perché in base alla classificazione e al numero UN attribuito alla sostanza, sa a quali istruzioni di trasporto e imballaggio dei vari Regolamenti fare riferimento (ADR – ICAO IATA – IMO IMDG – ADN – RID). Infatti, alla sezione 14 della SDS sono dichiarate tutte le informazioni relative alle norme di trasporto.
Poiché l’imballatore di merci pericolose è responsabile dell’idoneità dell’imballo, in assenza di Scheda Dati di Sicurezza aggiornata si può rifiutare di imballare la merce!