La Scheda di sicurezza SDS

La Scheda di sicurezza per le merci ADR/IATA/IMDG CODE

I nostri clienti conoscono bene la competenza di Cefis Srl in materia di imballaggi e, in particolare, per la consulenza e l’imballaggio di merci da spedire in Adr, Iata, Imdg e Rid. Ovvero, quelle merci che per le loro caratteristiche chimico-fisiche rientrano nella classificazione Onu delle “merci pericolose per il trasporto”. Per approfondire l’argomento rimandiamo alla nostra pagina informativa.
Nonostante ciò, a volte possono sembrare eccessive la meticolosità con cui reperiamo le informazioni necessarie sulla merce da imballare e la scrupolosità con cui ci atteniamo alle normative internazionali di imballaggio e trasporto delle merci.
Per questo, ci sembra utile offrire occasionalmente in questo Magazine alcuni utili approfondimenti su vari aspetti della movimentazione delle merci regolamentate dalla normativa Onu Adr, Icao Iata, Imdg Imo, Rid e Adn.I contenuti sono proposti dal team Cefis di Dangerous goods specialist certificati, e dal nostro partner per la Consulenza DG Enrico Cappella, consulente e formatore certificato ADR/RID/ADN e IMDG Code/IATA.
L’approfondimento che vi proponiamo oggi riguarda il tema delle Schede di Sicurezza relative alle sostanze e alle miscele e alle merci che le contengono. Il tema è stato trattato sul nostro sito in particolare per quanto riguarda il punto 14, ovvero la sezione che stabilisce le regole di trasporto in base alla classificazione.

Nell’articolo, l’esperto Enrico Cappella ci illustra una panoramica della SDS per comprendere meglio questo importante strumento per la sicurezza della movimentazione delle merci.


La Scheda di Sicurezza

A cura di Enrico Cappella, DGSA

 

Molte volte nella pratica professionale osserviamo documentazioni in accompagnamento alle merci, non coerenti con i riferimenti legislativi.
In particolare accade nel caso delle Schede dati di sicurezza, documento spesso messo in secondo piano e al quale in molti non riconoscono la giusta importanza.

 

Cos’è la Scheda di Sicurezza?

Come abbiamo già illustrato in questo sito nella pagina dedicata, la Scheda di sicurezza o SDS (Safety Data Sheet) è il documento che riporta tutte le informazioni tecnico-scientifiche sul prodotto e che accompagna lo stesso durante il suo percorso dal produttore al distributore (o importatore) fino all’utilizzatore finale.
Essa contiene, in particolare, tutte le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e di pericolo per l’ambiente necessarie per un corretto e sicuro utilizzo della sostanza.
Dal punto di vista normativo, le disposizioni che regolano la redazione e i contenuti delle SDS sono presenti nell’Allegato II del Regolamento 18/12/2006, n° 1907 (REACH) e successive modifiche, dove sono specificate sia le prescrizioni di carattere generale e il formato, sia le prescrizioni relative alla compilazione dettagliata di ogni sezione.

Queste schede consentono:

  • al datore di lavoro, di determinare se sul luogo di lavoro vengono manipolate sostanze chimiche pericolose e di valutare quindi ogni rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dal loro uso;
  • agli utilizzatori, di adottare le misure necessarie in materia di tutela della salute, dell’ambiente e della sicurezza sul luogo di lavoro.

La scheda di sicurezza deve essere obbligatoriamente presente in caso di:

  • sostanza (o miscela) classificata pericolosa secondo il Regolamento CLP;
  • sostanza considerata persistente, tossica, bioaccumulativa (PBT) o molto persistente e molto bioaccumulativa (vPvB), come definito nell’Allegato XIII del Regolamento REACH;
  • sostanza inclusa nella “Candidate List” delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC).

 

I contenuti della Scheda di Sicurezza

La scheda è redatta nel suo formato classico in 16 punti che affrontano tutti gli aspetti relativi alle caratteristiche proprie della sostanza, al suo “comportamento” e alle corrette modalità di maneggiamento. Ora vediamo in breve quali sono e cosa trattano.

  • Sezione 1: identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
  • Sezione 2: identificazione dei pericoli
  • Sezione 3: composizione/informazioni sugli ingredienti
  • Sezione 4: misure di primo soccorso
  • Sezione 5: misure antincendio
  • Sezione 6: misure in caso di rilascio accidentale
  • Sezione 7: manipolazione e immagazzinamento
  • Sezione 8: controllo dell’esposizione/protezione individuale
  • Sezione 9: proprietà fisiche e chimiche
  • Sezione 10: stabilità e reattività
  • Sezione 11: informazioni tossicologiche
  • Sezione 12: informazioni ecologiche
  • Sezione 13: considerazioni sullo smaltimento
  • Sezione 14: informazioni sul trasporto
  • Sezione 15: informazioni sulla regolamentazione
  • Sezione 16: altre informazioni.

 

Il nuovo regolamento europeo 2020/878 per la SDS

Il 26 giugno 2020 è stato pubblicato il nuovo Regolamento (UE) 2020/878 che modifica, ancora una volta, l’Allegato II del REACH relativo alle “Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza (SDS)” per sostanze e miscele, abrogando il precedente Regolamento (UE) 830/2015 con le seguenti tempistiche:

  • entrata in vigore del regolamento: 16 luglio 2020;
  • applicazione delle nuove prescrizioni: 1° gennaio 2021;
  • deroga per le SDS già prodotte, circolanti e non conformi all’allegato del Regolamento (UE) 2020/878 che possono continuare a essere fornite fino al 31 DICEMBRE 2022 (se non soggette a revisione entro tale termine).

 

Cosa cambia per la Sds?

Nelle nuove SDS sono previste diverse modifiche rispetto al modello precedente. Queste riguardano i seguenti ambiti:

  • composizione/informazioni sugli ingredienti;
  • proprietà fisiche e chimiche;
  • informazioni tossicologiche;
  • proprietà ecologiche.

Tra le modifiche d’interesse possiamo certamente evidenziare:

  1. le nuove schede devono includere le prescrizioni specifiche relative alle nanoforme, introdotte dal Regolamento (UE) 2018/1881 applicabile dal 1° gennaio 2020;
  2. nella sezione 1.1, è previsto l’inserimento del nuovo Codice UFI, un codice alfanumerico di notifica delle sostanze e miscele pericolose funzionale al nuovo sistema europeo;
  3. si deve tener conto delle prescrizioni dell’Allegato VIII del CLP sui centri antiveleni che, nel caso delle miscele pericolose fornite per l’uso presso siti industriali, consente di indicare l’identificatore unico di formula (UFI) soltanto nella SDS;
  4. si impone che per determinate miscele non imballate, l’UFI andrà riportato nella Scheda di Sicurezza;
  5. si introduce il principio che, se disponibili, i limiti di concentrazione specifici, i fattori di moltiplicazione e le stime della tossicità acuta, stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), dovrebbero essere indicati nelle SDS in quanto sono informazioni pertinenti per l’uso sicuro di sostanze e miscele;
  6. si introducono nella SDS prescrizioni specifiche per le sostanze e le miscele con proprietà di interferenza con il sistema endocrino (interferenti endocrini);
  7. vengono integrate nella SDS (nelle sezioni 9 e 14) le disposizioni specifiche relative alle SDS stabilite nella sesta e settima revisione del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS).

 

Gli obblighi relativi alla Scheda di sicurezza

Gli obblighi degli utilizzatori a valle del prodotto

Gli utilizzatori a valle dei prodotti chimici hanno diversi obblighi:

  • essere in possesso di SDS sempre aggiornate;
  • essere in possesso di una dichiarazione emessa dai fornitori di sostanze e prodotti chimici da cui risulti che essi sono al corrente dei propri obblighi, adempiano agli stessi e operino conformemente al regolamento REACH;
  • verificare che l’uso che s’intende fare della sostanza o del preparato rispecchia quanto riportato sulla SDS stessa e/o negli scenari di esposizione previsti.

 

La Scheda di sicurezza come documento per il trasporto

Come noto, il punto 14 della scheda fornisce le informazioni sul trasporto del prodotto pericoloso andando ad indicare se lo stesso è soggetto o meno alle normative internazionali sul trasporto di merci pericolose (ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO).
Il documento è obbligatorio e deve essere fornito nel formato vigente nel trasporto marittimo e aereo mentre rimane facoltativa la sua presenza nelle spedizioni di merce in ADR (trasporto di merce pericolosa via strada).

Una scheda non conforme ai regolamenti in vigore potrebbe portare a sanzioni e blocchi di spedizione.

 

Le sanzioni per la mancanza di conformità relativa alla SDS non conforme o assente

Le sanzioni previste per una non corretta trasmissione delle schede di sicurezza sono disciplinate dall’ art. 10 del D.Lgs. n.133/2009 e sono molto pesanti.

Il fornitore di una sostanza o di una miscela che:

  • non trasmette al destinatario la SDS in conformità alla normativa vigente o non la aggiorna nei casi previsti dall’art. 31 par. 9 del Reach, viene punito con una sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 euro;
  • non fornisce al destinatario la SDS in lingua italiana o che fornisce la SDS non datata o incompleta o inesatta, subisce una sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 euro;
  • non riporta i pertinenti scenari di esposizione in allegato alla SDS nei casi previsti, è punito con una sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 euro;
  • pur non essendo tenuto a fornire la SDS, non trasmette le informazioni previste dall’art.32 (scheda informativa), può ricevere una sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 euro;
  • non comunica la presenza di sostanze SVHC negli articoli, subisce una sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000 euro.

Per ultimo sono previsti da 15.000 a 90.000 euro per il datore di lavoro che non rende accessibili ai lavoratori SDS e informazioni equivalenti.

 

Vengono effettuati dei controlli per verificare il corretto uso della SDS?

Sul territorio nazionale gli organi di vigilanza stanno controllando le aziende sugli adempimenti ai regolamenti REACH e CLP, ponendo particolare attenzione alle schede dati di sicurezza (SDS).

Il piano nazionale di controlli, disponibile sulla pagina del Ministero della salute, ha stabilito di esaminare le SDS e gli ES per adeguatezza e accuratezza delle informazioni e se le informazioni vengono trasmesse correttamente lungo la catena di approvvigionamento (chi, come, quando e per quali prodotti fornisce una SDS). È, inoltre, controllato se sul luogo di lavoro le condizioni operative raccomandate e le misure di gestione del rischio sono state messe in atto.

Nell’ultimo report ministeriale disponibile e riferibile all’anno 2017, su 751 SDS controllate ne sono risultate 106 irregolari che sono state sanzionate!

Per degli approfondimenti sulla materia consigliamo la lettura della Guida Echa (Agenzia europea delle Sostanze chimiche).

 

Enrico Cappella
Waste & dangerous goods specialist
DGSA CONSULENZE - MILANO
Partner Cefis Srl per la consulenza DG